“accoglie il ricorso per come proposto dai ricorrenti e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.” del permesso a costruire n. 7/2018, rilasciato dal Comune di Monte Porzio Catone.
La sentenza in sintesi afferma:
– “le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società Casal Pilozzo s.r.l. in liquidazione devono essere disattese” sia in merito ai vicini che i commercianti coinvolti;
– “Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.”
– “Deve infatti essere condivisa la prima censura di ricorso, dedotta in via principale dalla parte ricorrente.”;
– “La norma di piano regolatore applicabile alla fattispecie è dunque chiara nell’escludere la destinazione commerciale assentita con l’impugnato permesso di costruire.”;
– “La particolare destinazione d’uso commerciale florovivaistica è stata inserita dal pianificatore nell’ambito della più ampia Zona H, destinata in generale alla realizzazione di servizi privati ed impianti sportivi e soprattutto al mantenimento ed alla valorizzazione degli spazi a verde.
Si tratta dunque, come giustamente osservato dai ricorrenti, di una destinazione “ancillare” (strumentale) alla conservazione e alla tutela di tali valori (paesaggistici e agricoli), secondo una valutazione ampiamente discrezionale, la cui ragionevolezza risulta trovare obiettivo riscontro nella documentazione fotografica depositata in giudizio da entrambe le parti private, da cui emerge che l’area di intervento è ubicata in un’ampia zona a verde agricolo, in prossimità di campi e di alberi di alto fusto.
Né, a giustificazione dell’operato del Comune può essere utilmente invocato l’articolo 23 ter D.P.R. n. 380/2001.”
“La disposizione in esame, in altre parole, non ha ad oggetto immobili ancora da realizzare e non si riferisce alle destinazioni d’uso contemplate dalle norme di piano regolatore (che anzi, fa espressamente salve)”
“Le diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali non sono pertanto toccate dalla disposizione normativa in esame.”
“La liberalizzazione operata, nell’ambito della medesima categoria funzionale, dall’articolo 23 ter D.P.R. n. 380/2001, non vale dunque a superare la necessità che, nel caso di specie, venga comunque rispettata la specifica destinazione d’uso di cui all’articolo 19 delle N.T.A. del P.R.G., in quanto si tratta di norme che operano su piani diversi, l’una su quello edilizio, l’altra su quello urbanistico.”
“La necessità del rispetto della norma urbanistica comunale di cui all’art. 19, inoltre, non corrisponde ad un inutile formalismo giuridico, come dedotto dalla controinteressata”
“La norma di cui all’articolo 19 delle N.T.A. del P.R.G. non può dunque essere disapplicata attraverso il ricorso all’articolo 23 ter D.P.R. n. 380/2001.”
“Né può valere, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesa del Comune alla normativa europea e nazionale sulla liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di commercio (comunque non contenuto nella motivazione dell’impugnato provvedimento), in quanto sussiste il limite degli altri valori costituzionalmente garantiti, tra cui – per quanto qui interessa – quello della tutela dell’ambiente e del territorio.”;
– “In conclusione, assorbito ogni altro motivo, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato permesso di costruire”.